Scène d’accident du travail dans un contexte de risque lié à l’alcool ou aux drogues

Infortunio sul lavoro, alcol o stupefacenti: obblighi e riflessi del datore di lavoro

La scoperta di un consumo di alcol o di stupefacenti non fa automaticamente scomparire la qualifica di infortunio sul lavoro. Tuttavia apre diverse questioni distinte: assistenza alla vittima, prevenzione, responsabilità, procedimento disciplinare ed eventuali infrazioni.

Prima priorità: soccorrere e mettere in sicurezza

Dopo un incidente, la ricerca di una sostanza non deve mai ritardare i primi soccorsi. Il datore di lavoro o il responsabile presente deve interrompere il pericolo, proteggere l’area, chiamare i soccorsi se necessario ed evitare un nuovo incidente.

I fatti osservabili devono essere registrati con precisione: ora, luogo, compito svolto, attrezzatura utilizzata, testimoni, circostanze e misure adottate. Bisogna evitare giudizi o diagnosi non accertate.

L’incidente può rimanere un infortunio sul lavoro?

Il Codice della sicurezza sociale definisce l’infortunio sul lavoro come quello che si verifica per fatto o in occasione del lavoro. Quando un evento si verifica nel tempo e nel luogo di lavoro, può applicarsi una presunzione di imputabilità.

Il consumo di una sostanza, anche colpevole, non basta quindi da solo a concludere che l’incidente sia estraneo al lavoro. Il riconoscimento da parte della cassa, la responsabilità civile o penale e la sanzione disciplinare seguono ragionamenti differenti.

Il riconoscimento dell’incidente e la sanzione del comportamento non si confondono. Un incidente può rientrare nel regime professionale mentre i fatti del lavoratore sono oggetto di un’analisi disciplinare o penale separata.

I sei riflessi del datore di lavoro

  1. proteggere: fermare il compito pericoloso e prendersi cura delle persone;
  2. allertare: contattare i soccorsi e gli interlocutori interni competenti;
  3. constatare: raccogliere gli elementi fattuali senza accuse premature;
  4. dichiarare: compiere le procedure relative all’incidente nei termini applicabili;
  5. analizzare: ricercare tutte le cause tecniche, umane e organizzative;
  6. correggere: aggiornare la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione.

È possibile effettuare un test dopo l’incidente?

Un test non deve essere improvvisato perché è appena avvenuto un incidente. Nell’azienda, il suo utilizzo deve essere previsto da un quadro adeguato, riguardare i posti o le situazioni giustificate dalla sicurezza e rispettare le garanzie annunciate ai lavoratori.

Il protocollo deve precisare la persona abilitata, le condizioni del prelievo, la riservatezza, la possibilità di una controperizia e la condotta da tenere durante l’attesa di una conferma.

Un test rapido positivo è presuntivo e non dimostra da solo che la sostanza ha causato l’incidente. Non misura direttamente l’alterazione delle capacità nel momento preciso dei fatti.

La responsabilità del datore di lavoro è automatica?

No. Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie per garantire la sicurezza e proteggere la salute fisica e mentale dei lavoratori. L’analisi riguarda in particolare la valutazione dei rischi, l’organizzazione, l’informazione, la formazione e le misure effettivamente messe in atto.

Il verificarsi di un incidente non stabilisce da solo una mancanza. Al contrario, l’assenza di prevenzione di fronte a un rischio noto può indebolire l’azienda e, a seconda delle circostanze, comportare diverse responsabilità.

Si può sanzionare il lavoratore?

Una sanzione non è né automatica né identica in tutte le situazioni. Dipende dalle regole interne, dal posto, dai fatti accertati, dal rischio eventuale e dal rispetto della procedura disciplinare.

L’azienda deve distinguere la misura immediata di sicurezza — per esempio rimuovere temporaneamente una persona da un posto pericoloso — dalla decisione disciplinare presa dopo un esame contraddittorio dei fatti.

Prevenire la ripetizione dell’incidente

  • aggiornare il DUERP e le istruzioni applicabili ai posti sensibili;
  • formare i manager sulla messa in sicurezza e sulla riservatezza;
  • prevedere una soluzione di sostituzione per i posti critici;
  • coinvolgere il servizio di prevenzione e salute sul lavoro;
  • organizzare l’accompagnamento delle persone confrontate a una condotta dipendente;
  • verificare che il protocollo di screening sia giuridicamente e operativamente coerente.

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Riferimenti generali: Codice della sicurezza sociale, articolo L. 411-1; Codice del lavoro, articoli L. 4121-1 e seguenti; Consiglio di Stato, 5 dicembre 2016, n° 394178. Informazione generale, senza valore di consulenza legale individuale.
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